Sez. 3, Sentenza n. 6050 del 12/03/2010 (Rv. 612034 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - NOMINA | Scelta del consulente tecnico d'ufficio - Materia di competenza di consulenti di uno specifico albo professionale - Consulente d'ufficio appartenente ad un altro albo - Insindacabilità della scelta.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - NOMINA
Le norme relative alla scelta del consulente tecnico d'ufficio hanno natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la scelta riservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Ne consegue che la decisione di affidare l'incarico ad un professionista (nella specie, geometra) iscritto ad un altro diverso da quello competente per la materia al quale si riferisce la consulenza (nella specie, ingegneri), ovvero non iscritto in alcun albo professionale, non è censurabile in sede di legittimità e non richiede specifica motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 13, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 22, Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)