Sez. 1, Sentenza n. 3773 del 17/02/2009 (Rv. 606918 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Responsabilità dell'intermediario finanziario - Riparto dell'onere della prova con l'investitore - Criteri.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
In materia di contratti di intermediazione finanziaria, allorchè risulti necessario accertare la responsabilità contrattuale per danni subiti dall'investitore, va accertato se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione nonché, in ogni caso, a tutte quelle obbligazioni specificamente poste a suo carico dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e prima ancora dal d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, nonché dalla normativa secondaria, risultando, quindi, così disciplinato, il riparto dell'onere della prova: l'investitore deve allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonchè fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di prescrizioni; l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito "con la specifica diligenza richiesta".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 17, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)