Sez. L, Sentenza n. 4193 del 21/03/2003 (Rv. 561308 - 01)
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI | Sentenza penale di applicazione pena emessa ex art. 444 cod. proc. civ. - Rilevanza probatoria nel giudizio sulla responsabilità civile - Ammissibilità - Limiti.
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI
La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. (cosiddetto "patteggiamento") costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 444
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)