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Sez. L, Sentenza n. 5257 del 05/08/1983 (Rv. 430141 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DI PRESTATORE DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI CONCETTO - C.C.N.L. PER I DIPENDENTI RAI DEL 9 LUGLIO 1975 - DISTINZIONE FRA IMPIEGATI DI CONCETTO CON FUNZIONI DIRETTIVE E IMPIEGATI DI CONCETTO DI SECONDA CATEGORIA - DIFFERENZE - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1983-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430141-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DI PRESTATORE DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI CONCETTO - C.C.N.L. PER I DIPENDENTI RAI DEL 9 LUGLIO 1975 - DISTINZIONE FRA IMPIEGATI DI CONCETTO CON FUNZIONI DIRETTIVE E IMPIEGATI DI CONCETTO DI SECONDA CATEGORIA - DIFFERENZE - REQUISITI.*

La distinzione tra impiegato di concetto con funzioni direttive e impiegato di concetto di seconda categoria, che il contratto collettivo 9 luglio 1975 prevede per i dipendenti della RAI senza peraltro precisare le caratteristiche dell'una e dell'altra figura, va effettuata alla stregua della comune definizione dello impiegato di concetto con funzioni direttive. Deve, pertanto, ritenersi che la detta disciplina collettiva, mentre riserva la qualifica di impiegato di concetto con funzioni direttive a coloro che svolgono opera intellettuale con notevole autonomia e discrezionalità e sono normalmente preposti ad un ramo o servizio essenziale dell'impresa, con limitati poteri gerarchici ma in rapporto di collaborazione attiva ed immediata con il titolare dell'impresa, o con i dirigenti della medesima, di cui, con una certa latitudine d'iniziativa, hanno la rappresentanza nei confronti degli altri dipendenti e dei terzi, limita, invece, la qualifica di impiegato di concetto di seconda categoria al personale impiegatizio cui non possa riconoscersi una preposizione, formale o di fatto, ad un ramo o servizio aziendale ed un rapporto di collaborazione immediata con l'imprenditore e con gli organi direttivi. (V 4698/82, mass n 422647; (V 1091/82, mass n 418762; (V 6013/81, mass n 416797; (V 5670/81, mass n 416366; (V 4055/81, mass n 414714).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)