diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3289 del 20/04/1990 (Rv. 466742 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) - VIOLAZIONE - ACCERTAMENTO - EFFETTI - NOVAZIONE LEGALE DEL RAPPORTO CON L'INTERPOSTO - TRATTAMENTO ECONOMICO NORMATIVO DELLO INTERPONENTE - SPETTANZA - CIRCOSTANZE ATTINENTI AL RAPPORTO FITTIZIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466742-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) - VIOLAZIONE - ACCERTAMENTO - EFFETTI - NOVAZIONE LEGALE DEL RAPPORTO CON L'INTERPOSTO - TRATTAMENTO ECONOMICO NORMATIVO DELLO INTERPONENTE - SPETTANZA - CIRCOSTANZE ATTINENTI AL RAPPORTO FITTIZIO - IRRILEVANZA.*

L'accertamento dell'avvenuta violazione del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro comporta, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, una novazione legale del rapporto di lavoro mediante sostituzione dell'interponente all'interposto e Determinazione del contenuto economico e normativo con riferimento a quello tipico dei contratti di lavoro intercorrenti con il reale utilizzatore delle prestazioni lavorative, considerandosi il rapporto stesso come se si fosse fin dall'inizio costituito con l'interponente, assumendone tutte le caratteristiche e garanzie e senza che, ai fini della quantificazione delle differenze retributive per l'effetto spettanti al lavoratore, possano assumere rilievo circostanze attinenti al rapporto fittizio (nella specie, sospensioni dell'attività lavorativa asseritamente intervenute nell'ambito di quest'ultimo). (V 1144/88, mass n 457383).*

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)