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Sez. 1, Sentenza n. 679 del 27/01/1999 Cc. (dep. 22/03/1999) Rv. 212739 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Esecuzione di pena inflitta per reati anteriori alla consegna dell'estradato e diversi da quelli per cui l'estradizione è concessa - Illegittimità - Consenso dell'estradato al giudizio cognitivo per quei reati - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212739-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

È illegittima l'esecuzione di pena inflitta per reati commessi anteriormente all'estradizione dell'imputato dall'estero diversi da quelli per i quali essa è stata concessa, ove non ricorrano le eccezionali ipotesi di cui all'art. 721 cod. proc. pen., a nulla rilevando che in relazione a quei reati l'estradato, successivamente alla consegna alle autorità italiane, abbia prestato consenso alla celebrazione dei relativi giudizi di cognizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)