Sez. 1, Sentenza n. 21344 del 12/04/2005 Cc. (dep. 07/06/2005) Rv. 231802 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - principio di specialità | Esecuzione di pena inflitta per reati commessi anteriormente alla consegna dell'estradato e diversi da quelli per i quali l'estradizione é stata concessa - Permanenza non volontaria nel territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla scarcerazione per il reato per il quale l'estradizione è stata concessa - Illegittimità.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - principio di specialità
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, costituisce violazione del principio di specialità (art. 14 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 3 dicembre 1957 e resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300, e art. 5 n. 2 dell'Accordo aggiuntivo, ratificato con legge 11 dicembre 1984 n. 969, disposizioni che, ai sensi dell'art. 696, prevalgono sull'art. 721 cod. proc. pen.) l'esecuzione della pena, inflitta con una sentenza di condanna definitiva per un reato commesso anteriormente all'estradizione e diverso da quello cui l'estradizione stessa si riferisce, nei confronti di un soggetto che nei quarantacinque giorni successivi alla scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare, relativo al delitto per il quale é avvenuta la consegna all'Italia, non abbia lasciato il territorio dello Stato in conseguenza della sottoposizione alla misura del divieto di espatrio con conseguente annotazione sulla carta d'identità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Legge 11/12/1984 num. 969
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)