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Sez. 2, Sentenza n. 34605 del 26/06/2008 Cc. (dep. 03/09/2008) Rv. 240702 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Revoca della misura nelle more del procedimento - Interesse ad impugnare - Persistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240702-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

Nel caso in cui la misura cautelare personale sia revocata nelle more del procedimento incidentale di impugnazione, l'interesse al gravame non può radicarsi in funzione del conseguimento della pronuncia della Corte di Cassazione sulla insussistenza degli indizi di colpevolezza ex art. 405 comma primo-bis, cod. proc. pen., in quanto il giudice di legittimità non si pronuncia sulla mancanza di indizi, bensì il suo sindacato riguarda di regola il difetto di motivazione sul "fumus commissi delicti", con la conseguenza che la disposizione citata, meccanicamente interpretata, determinerebbe un rapporto di dipendenza del procedimento principale da quello incidentale. (Nella fattispecie la Corte ha peraltro ritenuto meramente teorico il presupposto applicativo della norma circa l'esclusione dell'acquisizione di ulteriori elementi a carico dell'indagato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 com. 1 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)