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Sez. 6, Sentenza n. 9943 del 15/11/2006 Cc. (dep. 08/03/2007) Rv. 235887 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Impugnazione avverso provvedimento applicativo della custodia cautelare - Revoca della custodia nelle more del procedimento - Persistenza dell'interesse ad impugnare in funzione della archiviazione dipendente dal provvedimento della Cassazione ex art. 405 comma primo bis cod. proc. pen. - Limiti.
Stato
decisa il 2006-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235887-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di impugnazioni riguardanti provvedimenti su misure cautelari personali, allorché queste siano successivamente revocate nelle more del procedimento incidentale non é configurabile un interesse alla impugnazione in funzione del conseguimento della pronuncia della Cassazione sulla insussistenza degli indizi di colpevolezza ex art. 405 comma primo-bis, cod. proc. pen., in quanto il giudice di legittimità non si pronuncia sulla mancanza di indizi, bensì il suo sindacato - salvo che non sia dedotta la violazione di legge sostanziale (art. 606 lett. b) cod. proc. pen.) - riguarda di regola il difetto di motivazione sul "fumus commissi delicti".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)