Sez. 5, Sentenza n. 4447 del 05/12/2006 Cc. (dep. 05/02/2007) Rv. 235885 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Misura diversa dalla custodia cautelare - Revoca nel corso del procedimento di impugnazione - Persistenza dell'interesse alla impugnazione - Sussistenza - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
A seguito della entrata in vigore del comma primo-bis dell'art. 405 cod. proc. pen., introdotto con l'art. 3 L. n. 46 del 2006, che prevede l'obbligo per il pubblico ministero di richiedere l'archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata sulla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., salva l'acquisizione di ulteriori elementi a carico dell'indagato, è ravvisabile l'interesse dell'indagato alla trattazione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in tema di misura cautelare interdittiva che nelle more della procedura incidentale sia stata revocata, quando il ricorso riguarda il tema degli indizi di colpevolezza; ma detto interesse deve essere, oltre che concreto ed attuale, espressamente dedotto dal ricorrente, con la indicazione degli elementi di fatto che comprovano che non sono stati acquisiti nè sono ragionevolmente acquisibili ulteriori elementi a carico.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 290, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 com. 1 lett. BI, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)