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Sez. 3, Sentenza n. 42964 del 04/10/2007 Cc. (dep. 21/11/2007) Rv. 238107 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Ricorso per cassazione dell'indagato avverso misura revocata o divenuta inefficace - Interesse ad impugnare - Sussistenza - Presupposti e limiti.
Stato
decisa il 2007-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238107-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

L'interesse dell'indagato a coltivare il ricorso per cassazione, nonostante la misura coercitiva della custodia cautelare impugnata sia stata revocata o abbia perso efficacia, persiste, limitatamente alla sussistenza dei soli indizi di colpevolezza, in funzione dell'interesse a precostituirsi una decisione irrevocabile utilizzabile ai fini della riparazione per la ingiusta detenzione patita nonché in relazione alla disposizione dell'art. 405, comma primo bis, cod. proc. pen., condizionando la pronuncia della Corte di Cassazione di insussistenza del quadro indiziario, se non seguita da ulteriore attività di acquisizione probatoria, la scelta del P.M. di iniziare o meno l'azione penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)