Sez. L, Sentenza n. 4212 del 17/07/1979 (Rv. 400730 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - A SINGHIOZZO - LEGITTIMITA ED AMMISSIBILITA - LIMITI - SALVAGUARDIA E MANTENIMENTO DELLA INTEGRITA STRUTTURALE E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI - NECESSITA - FATTISPECIE RELATIVA A SCIOPERO "A SINGHIOZZO" DEGLI ADDETTI A FORNI ROTANTI A CICLO CONTINUO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - A SINGHIOZZO - LEGITTIMITA ED AMMISSIBILITA - LIMITI - SALVAGUARDIA E MANTENIMENTO DELLA INTEGRITA STRUTTURALE E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI - NECESSITA - FATTISPECIE RELATIVA A SCIOPERO "A SINGHIOZZO" DEGLI ADDETTI A FORNI ROTANTI A CICLO CONTINUO.*
Dalla stretta interdipendenza delle sfere di attivita costituzionalmente protette del diritto di sciopero da un lato e del diritto di iniziativa ed organizzazione economica dall'altro, derivano i necessari limiti essenziali per la stessa configurabilita, ammissibilita ed esecuzione dello sciopero, al fine di evitare la compromissione e l'inefficienza degli impianti produttivi costituenti il patrimonio aziendale, la cui tutela attiene alla stessa funzionalita organizzativa e dinamica dell'impresa come fonte di attivita produttiva a vantaggio dei lavoratori occupati e di tutta la comunita sociale. Pertanto, pur in presenza della legittimita ed ammissibilita, in generale, dello sciopero cosiddetto a singhiozzo, il giudice del merito deve accertare gli effetti che tale Forma di astensione puo comportare sull'integrita e funzionalita degli impianti aziendali interessati (nella specie, la sospensione "a singhiozzo" dell'attivita riguardava i forni rotanti a ciclo continuo), cioe la verificabilita di danni, la possibilita di accorgimenti Atti ad evitarli, oppure l'evenienza definitiva ed irreparabile di lesioni, alterazioni e distruzioni degli impianti, anche in ipotesi di totale chiusura del relativo funzionamento. Conseguentemente, la salvaguardia ed il mantenimento dell'integrita strutturale e funzionale degli impianti produttivi costituisce una esigenza che giustifica sia il ricorso al provvedimento di urgenza per la sospensione di uno sciopero a singhiozzo potenzialmente lesivo di dette strutture, sia la corrispondente tutela sostanziale come configurabilita di un obiettivo limite alla relativa esecuzione, da accertarsi nel giudizio di merito. (V 2179/79, mass n 398530; (V 4983/78, mass n 394124; (V 688/78, mass n 390030).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Costituzione art. 41, Costituzione art. 42, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)