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Sez. 3, Sentenza n. 2918 del 10/05/1985 (Rv. 440669 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE - PROPOSIZIONE AD OPERA DI SOGGETTO DEDUCENTE LA SUA QUALITÀ DI LITISCONSORTE NECESSARIO PRETERMESSO NEL PROCEDIMENTO CONCLUSOSI CON LA SENTENZA OPPOSTA - DEDUZIONE DA PARTE DELLO OPPONENTE DELL'INGIUSTIZIA NEL MERITO DELLA SENTENZA STESSA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440669-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE - PROPOSIZIONE AD OPERA DI SOGGETTO DEDUCENTE LA SUA QUALITÀ DI LITISCONSORTE NECESSARIO PRETERMESSO NEL PROCEDIMENTO CONCLUSOSI CON LA SENTENZA OPPOSTA - DEDUZIONE DA PARTE DELLO OPPONENTE DELL'INGIUSTIZIA NEL MERITO DELLA SENTENZA STESSA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Qualora l'opposizione di terzo, a norma dell'art.404 cod. proc. civ., venga proposta da chi deduca la qualità di litisconsorte necessario pretermesso nel procedimento conclusosi con la sentenza opposta, l'accertamento del fondamento di detta deduzione implica di per sè l'ammissibilità e l'accoglimento dell'opposizione medesima, senza che si richieda una denuncia da parte dello opponente dell'ingiustizia nel merito di quella pronuncia, dato che il riscontro del difetto di integrità del contraddittorio impone la declaratoria di nullità della pronuncia stessa (nella specie, con rimessione delle parti davanti al giudice di primo grado, essendosi già in tale Sede verificata l'omessa citazione del litisconsorte necessario). (V 4896/83, mass n 429784; (V 4896/83, mass n 429785).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 406

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)