Sez. 1, Sentenza n. 8738 del 08/09/1997 (Rv. 507696 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Ordinanza - Ingiunzione - Convalida della stessa per mancata presentazione dell'opponente - Motivazione del provvedimento - Criteri - Ragioni di non fondatezza dell'opposizione - Indicazione - Necessità - Riferimento generico alla non evidente illegittimità dell'opposizione - Insufficienza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nell'opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa disciplinata dagli art. 22 e 23 legge 24 novembre 1981 n. 689, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale del 5 dicembre 1990 n. 534, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma quinto, della predetta legge, nella parte in cui prevede che il Pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione, senza legittimo impedimento, dell'opponente o del suo procuratore anche quando l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata alla opposizione, l'emanazione dell'ordinanza di convalida è subordinata alla duplice condizione della mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore e della non fondatezza dell'opposizione, da valutarsi peraltro in relazione ai motivi del ricorso dai quali è delimitato l'oggetto del giudizio di opposizione; ne deriva l'obbligo per il Pretore di motivare in ordine ad entrambe gli indicati presupposti, restando in particolare escluso che con riferimento al giudizio di non fondatezza dell'opposizione valga a soddisfare siffatto obbligo un generico richiamo alla "non evidente illegittimità" del provvedimento opposto.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)