Sez. 3, Sentenza n. 4586 del 07/05/1999 (Rv. 526120 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Convalida del provvedimento opposto - Condizioni.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In materia di sanzioni amministrative, l'emanazione dell'ordinanza di convalida a norma dell'art. 23 della l. 24 novembre 1981, n. 689, come integrato dalle sentenze n. 534 del 1990 e n. 595 del 1995 della Corte costituzionale, presuppone che: a) l'opponente o il suo procuratore non siano comparsi alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento; b) l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento impugnato abbia depositato in cancelleria la documentazione prevista nel secondo comma dell'art. 23; c)Il pretore valuti i motivi dell'opposizione (i quali delimitano l'oggetto del relativo giudizio) ed escluda che essi siano fondati sulla base degli atti esistenti, costituiti dall'atto di opposizione e dai documenti ad esso eventualmente allegati, nonché dalla documentazione depositata dall'amministrazione. L'assenza di uno solo dei tre presupposti rende nulla l'ordinanza pretorile di convalida (nel caso di specie la S.C. ha accolto il ricorso in base al rilievo che il pretore aveva convalidato l'ordinanza sulla base della sola osservazione che il ricorrente non era comparso alla prima udienza, mentre nulla aveva detto in ordine ai motivi dell'opposizione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)