Sez. 1, Sentenza n. 6228 del 02/06/1995 (Rv. 492654 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Ingiunzione - Convalida per mancata presentazione dell'opponente - Relativa ordinanza - Motivazione - Contenuto.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nell'opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa disciplinata dagli art. 22 e 23 legge 24 novembre 1981 n. 689 il pretore, in seguito alla sentenza della corte Costituzionale del 5 dicembre 1990 n. 534, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 comma quinto della predetta legge, nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione, senza legittimo impedimento, dell'opponente o del suo procuratore anche quando l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata alla opposizione, deve motivare, nell'ordinanza di convalida, non solo in ordine al presupposto della mancata comparizione dell'opponente ma anche in ordine alla verifica della documentazione allegata, per escludere che la fondatezza dei motivi dedotti nel ricorso (i quali costituiscono causa petendi dell'opposizione) risulti dagli atti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)