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Sez. 6 - , Sentenza n. 14142 del 23/01/2019 Cc. (dep. 01/04/2019) Rv. 275508 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - APPLICAZIONE PROVVISORIA | Richiesta di estradizione - Invio da parte dello Stato richiedente - Termine di quaranta giorni - Documentazione pervenuta allo Stato richiesto - Sufficienza - Successivo invio all'autorità giudiziaria - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2019-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275508-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - APPLICAZIONE PROVVISORIA

In tema di estradizione per l'estero, la misura coercitiva provvisoriamente applicata a norma dell'art. 715 cod. proc. pen. deve essere revocata se, entro il termine di quaranta giorni decorrenti dalla comunicazione allo Stato estero dell'applicazione in via provvisoria della misura coercitiva, non sia pervenuta allo Stato richiesto la domanda di estradizione, non occorrendo che entro il medesimo termine tale documentazione pervenga anche alla Corte d'Appello che ha emesso il provvedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 700, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)