Sez. 6, Sentenza n. 24326 del 22/06/2010 Cc. (dep. 25/06/2010) Rv. 247807 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA | Misure cautelari - Caducazione - Termine di quaranta giorni - Decorrenza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
Nel caso di arresto provvisorio per richiesta di estradizione proveniente da Stato con cui non vi sia convenzione bi o multilaterale, il termine di quaranta giorni entro il quale deve pervenire alle autorità italiane la domanda documentata di estradizione a pena di estinzione della misura cautelare eventualmente disposta decorre dalla data di comunicazione allo Stato estero della sua adozione che segue l'arresto medesimo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)