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Sez. L, Sentenza n. 9981 del 28/07/2000 (Rv. 538935 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Obbligo del datore di lavoro di reperire mansioni compatibili con l'invalidità - Limiti - Ostacoli derivanti dalla concreta organizzazione produttiva, dalla qualifica e dalle condizioni di salute del lavoratore - Rilevanza - Onere probatorio relativo - Incidenza sul datore di lavoro.
Stato
decisa il 2000-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538935-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

Benché la legge 2 aprile 1968 n. 482 (abrogata dalla l. 12 marzo 1999 n. 68, contenente norme per il diritto al lavoro dei disabili) miri ad assicurare il collocamento lavorativo di determinate categorie di lavoratori meno favoriti, assegnando ad aziende, dotate di consistenti strutture ed adeguata forza economico-produttiva, il compito di assorbire, in misura predeterminata e per tipologie di invalidi, questa forza lavoro, l'obbligo del datore di lavoro di reperire all'interno dell'azienda e nei suoi servizi accessori mansioni compatibili con la minorazione e la categoria di appartenenza del lavoratore concretamente assegnato, e quindi di procedere alla sua assunzione, viene meno qualora risulti, attraverso una verifica seria e rigorosa (rispetto alla quale l'onere della prova grava sul datore di lavoro), l'impossibilità di un utile collocamento dell'invalido nella struttura operativa complessiva dell'impresa, in considerazione anche degli ostacoli costituiti dalla possibilità che il suo impiego concreto sia pregiudizievole per lui, i compagni di lavoro e la sicurezza degli impianti, secondo quanto prevede l'art. 19 della legge n. 482/1968 ed è valutabile anche in relazione al disposto dell'art. 2087 cod.civ.

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)