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Sez. L, Sentenza n. 8374 del 03/05/2004 (Rv. 572562 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Diritto soggettivo perfetto dell'invalido all'assunzione - Condizionabilità all'adempimento dell'onere della presentazione dei documenti richiesti dal contratto collettivo per l'ordinaria assunzione dei lavoratori - Esclusione - Facoltà del datore di lavoro di differire l'assunzione dell'invalido assegnando un congruo termine per la presentazione dei suddetti documenti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572562-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

In tema di collocamento obbligatorio, il datore di lavoro può ritenersi svincolato dall'obbligo di assunzione dell'invalido, avviato ai sensi della legge n. 482 del 1968, solo quando si riscontri l'assoluta impossibilità di un collocamento non pregiudizievole per l'invalido stesso, per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti, ovvero quando l'invalido non sia assolutamente collocabile in ragione della sua minorazione in alcun settore dell'azienda, anche accessorio o collaterale. Ne consegue che il diritto soggettivo perfetto dell'invalido avviato obbligatoriamente non può essere condizionato all'adempimento dell'onere di presentare al datore di lavoro i documenti richiesti dal contratto collettivo nazionale di categoria per il collocamento ordinario dei lavoratori, ferma restando la facoltà del datore di lavoro di differire l'assunzione fissando un congruo termine per la presentazione dei documenti stessi, e salva altresì la possibilità che il persistente rifiuto del lavoratore di produrre i documenti richiesti divenga elemento sintomatico di un suo sopravvenuto disinteresse all'assunzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1337, Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)