Sez. 1, Sentenza n. 5599 del 14/10/1999 Cc. (dep. 21/12/1999) Rv. 214840 - 01
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE | Decreto di citazione a giudizio - Redazione, in via esclusiva o con testo italiano a fronte, nella lingua nota allo straniero - Necessità - Esclusione - Nomina immediata dell'interprete che provveda alla successiva traduzione nel più breve tempo - Sufficienza.
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE
L'art.143 c.p.p., interpretato alla luce tanto dell'art.6 della Convenzione internazionale per la salvaguardia dei diritti dell'uomo resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955 n.848 quanto delle pronunce della Corte costituzionale n.10/1993 e 64/1994, non impone affatto che il decreto di citazione a giudizio dell'imputato straniero ignaro della lingua italiana debba essere redatto, in via esclusiva o con testo italiano a fronte, nella lingua nota al destinatario, avendo quest'ultimo soltanto il diritto all'assistenza gratuita di un interprete - da nominarsi immediatamente - che provveda alla traduzione dell'atto, come previsto dal citato art.6 della Convenzione, "nel più breve tempo".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143, Legge 04/08/1955 num. 848 art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)