Sez. 3, Sentenza n. 580 del 04/02/2000 Cc. (dep. 20/03/2000) Rv. 216526 - 01
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Ordinanza cautelare a seguito di convalida - Obbligo di traduzione nei confronti di straniero che non conosca la lingua italiana - Sussistenza - Esclusione - "Ratio".
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
La previsione della nomina dell'interprete all'imputato che non conosca la lingua italiana ex art.143 cod. proc. pen. deve essere interpretata - secondo la lettura datane dalla Corte costituzionale con sentenza n. 10 del 1993 - come una clausola generale destinata ad espandersi ed a specificarsi a fronte delle varie esigenze concrete che richiedono tale ausilio ed al tipo dell'atto al quale occorra partecipare. Pertanto, quando la misura cautelare sia emessa a seguito dell'udienza di convalida dell'arresto, in cui l'accusa, le sue ragioni e la finalità dell'atto sono stata rese note all'indagato assistito dall'interprete, non vi è l'obbligo di traduzione dell'ordinanza cautelare attesoché in relazione a tale provvedimento non è prospettabile la necessità di garantire la consapevole partecipazione agli atti del procedimento in quanto esso non contiene al proprio "interno" dati informativi ovvero mirati avvertimenti in ordine alla esistenza e alle modalità di esercizio di diritti e facoltà dell'indagato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)