diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4250 del 03/07/1980 (Rv. 408116 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SVOLGERE ATTIVITA PROCURATORIA IN GIUDIZIO - PROVENIENZA DA PERSONA DIVERSA DALLA PARTE IN GIUDIZIO - LEGITTIMITA - PROCURA AD LITEM - DIFFERENZA - DOMANDA DI PAGAMENTO DEL COMPENSO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'OFFICIANTE - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1980-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408116-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SVOLGERE ATTIVITA PROCURATORIA IN GIUDIZIO - PROVENIENZA DA PERSONA DIVERSA DALLA PARTE IN GIUDIZIO - LEGITTIMITA - PROCURA AD LITEM - DIFFERENZA - DOMANDA DI PAGAMENTO DEL COMPENSO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'OFFICIANTE - CONFIGURABILITA.*

A differenza della procura ad litem, che e negozio unilaterale che conferisce al difensore la rappresentanza della parte in giudizio e permette di riferire a quest'ultimo gli effetti dell'attivita procuratoria espletata, l'affidamento dell'incarico di svolgere detta attivita puo provenire anche da persona diversa dalla parte in giudizio - salva la necessita della procura per la riferibilita alla parte dell'attivita procuratoria svolta in favore della medesima dal legale incaricato - e si inquadra nello schema del contratto di affidamento dell'incarico di prestazione di opera professionale, con la conseguenza che la conclusione di tale negozio bilaterale legittima il procuratore che ha ricevuto l'incarico a rivolgersi, per il compenso, a colui dal quale e stato officiato. (V 5620/79, mass n 402220; (V 920/73, mass n 363284).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)