Sez. 1, Sentenza n. 5803 del 28/12/1989 (Rv. 464694 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - IN GENERE - CESSIONE DI AZIENDA - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - CONSEGUENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - IN GENERE - CESSIONE DI AZIENDA - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - CONSEGUENZA.*
L'alienazione di azienda integra successione non a titolo universale, ma a titolo particolare, sia pure inerente ad un complesso di beni e rapporti. Pertanto, ove tale alienazione avvenga in corso di causa, e l'acquirente, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 111 terzo comma cod. proc. civ., proponga appello contro la sentenza sfavorevole al venditore, quest'ultimo, in difetto di provvedimento estromissorio, deve partecipare al procedimento di gravame, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., mantenendo la qualità di litisconsorte necessario. (V 3838/86, mass n 446676).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)