Sez. L, Sentenza n. 3838 del 10/06/1986 (Rv. 446676 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - SUCCESSIVA ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - SENTENZA DI APPELLO PRONUNCIATA NEI SOLI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE APPELLANTE - NULLITÀ ASSOLUTA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - SUCCESSIVA ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - SENTENZA DI APPELLO PRONUNCIATA NEI SOLI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE APPELLANTE - NULLITÀ ASSOLUTA.*
In ipotesi di trasferimento di azienda successivo alla sentenza di primo grado, la sentenza di appello che pronunci, sulla domanda originaria del lavoratore proposta contro il titolare dell'azienda poi trasferita, nei soli confronti dell'acquirente della stessa, che quale successore a titolo particolare dell'alienante abbia proposto appello soltanto nei confronti del lavoratore e non anche nei confronti del primo è affetta da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in Sede di legittimità, atteso che, senza che sia stato adottato un formale provvedimento di estromissione ai sensi del terzo comma dell'art. 111 cod. proc. civ., risulta pretermesso lo alienante dell'azienda che è litisconsorte necessario del giudizio di appello. (V 5652/84, mass n 437330; (V 1850/84, mass n 433919; (V 3369/81, mass n 413951; (V 1910/77, mass n 385626; (V 1489/77, mass n 385206).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)