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Sez. L, Sentenza n. 9965 del 13/11/1996 (Rv. 500537 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - DECADENZA | Adeguamento del valore monetario dell'indennità di disoccupazione agricola ex sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 1988 - Domanda giudiziale - Termine di decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 - Applicabilità - Durata - Decorrenza.
Stato
decisa il 1996-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500537-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - DECADENZA

In tema di indennità di disoccupazione agricola, nell'ipotesi in cui l'assicurato abbia accettato, in relazione alle istanze dallo stesso tempestivamente presentate anno per anno, il pagamento parziale costituito dall'importo dell'indennità liquidato ai sensi dell'art. 13 del D.L. 2 marzo 1974 n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974 n. 114, e quindi senza la rivalutazione introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 1988 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma suddetta nella parte in cui non stabiliva un meccanismo diretto ad assicurare l'adeguamento di tale indennità alla svalutazione monetaria), l'eventuale azione giudiziaria, finalizzata ad ottenere la suddetta rivalutazione, deve essere dallo stesso proposta, a pena di decadenza - ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, autenticamente interpretato dall'art. 6 del D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito in legge 1 giugno 1991 n. 166, norma applicabile anche alla prestazione in esame -, entro il termine di cinque anni e trecentosessanta giorni dalla data di liquidazione dell'indennità nella misura precedentemente fissata dalla legge. La suddetta decadenza si verifica in relazione all'intero ammontare annuo dell'indennità, atteso che la stessa viene liquidata in un unico importo complessivo, anche se pagabile in due rate.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 13 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)