Sez. L, Sentenza n. 529 del 18/01/1997 (Rv. 501856 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Adeguamento dell'indennità ex sentenza della Corte Costituzionale n. 497 del 1988 - Azione giudiziaria relativa - Termine di decadenza sostanziale ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 - Applicabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
La disciplina risultante dall'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, modificato con efficacia retroattiva dall'art. 6 D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito in legge 1 giugno 1991 n. 166, secondo la quale l'azione giudiziaria volta a conseguire prestazioni a carico della disoccupazione involontaria soggiace a termine quinquennale di decadenza sostanziale, non è applicabile nel caso di richiesta di adeguamento dell'indennità di disoccupazione di lire ottocento giornaliere dei lavoratori dell'agricoltura ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 497 del 1988. Infatti tale adeguamento, in quanto parte integrante dell'indennità di disoccupazione, non costituisce una "nuova prestazione" e non è configurabile come oggetto di un diritto autonomo concettualmente distinto da quello concernente la stessa indennità, già erogata in un importo da correggere ai sensi dell'art. 150 disp. att. cod. proc. civ., e il succitato art. 6 (il quale, pur riconosciuto costituzionalmente legittimo, rimane norma di stretta interpretazione in quanto modifica retroattivamente in senso sfavorevole all'assicurato un termine di decadenza, in deroga al principio che "il termine di decadenza prende regola dalla disciplina in vigore al momento in cui comincia a decorrere") parla di "estinzione del diritto ai ratei pregressi", mentre detta indennità di disoccupazione si configura come unica prestazione annua, ancorché pagabile entro due soluzioni, nei mesi di gennaio e marzo dell'anno successivo (art. 8 d.P.R. 24 ottobre 1955 n. 1323).
Riferimenti normativi: DPR 24/10/1955 num. 1323 art. 7, DPR 24/10/1955 num. 1323 art. 8, Preleggi art. 150, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 44 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)