Sez. L, Sentenza n. 9560 del 11/04/2008 (Rv. 602762 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - DECADENZA | Art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 - Pagamento parziale dell'indennità (importo base non integrato dalla rivalutazione ai sensi della sentenza n. 497 del 1988 della Corte costituzionale) - Applicabilità del termine decadenziale - Fondamento - Conseguenza - Calcolo del termine decadenziale dalla domanda amministrativa di concessione dell'indennità - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - DECADENZA
In tema di indennità di disoccupazione involontaria, soltanto l'esercizio dell'azione giudiziaria entro il termine previsto dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 impedisce la decadenza e la conseguente estinzione del diritto all'indennità anzidetta, sicché l'accettazione del relativo pagamento parziale e, segnatamente, dell'importo base dell'indennità non integrato dalla rivalutazione monetaria prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 1988, pur costituendo una facoltà del creditore (art. 1181 cod. civ.), non impedisce, tuttavia, la suddetta decadenza, in quanto l'adeguamento della misura dell'indennità non si configura come diritto autonomo. Ne consegue che il termine decadenziale deve essere calcolato con riferimento alla data di presentazione della iniziale domanda amministrativa di concessione dell'indennità - ed al procedimento amministrativo eventualmente instaurato in relazione alla stessa domanda - e non già con riferimento alla data di presentazione della richiesta di adeguamento della misura della indennità medesima.
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)