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Sez. 2, Sentenza n. 3217 del 19/07/1977 (Rv. 386734 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROCEDIMENTI CAUTELARI - RELATIVI PROVVEDIMENTI - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386734-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROCEDIMENTI CAUTELARI - RELATIVI PROVVEDIMENTI - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*

I provvedimenti cautelari, pronunciati nel corso dei procedimenti sommari previsti e disciplinati dagli artt 633-705 cod proc civ (nella specie, ammissione di accertamento tecnico preventivo), non sono impugnabili con istanza di regolamento di Competenza, ancorche risolvano una questione di Competenza insorta fra le parti. Cio consegue dal carattere d'urgenza dei provvedimenti cautelari, tale da non tollerare remore od intralci per effetto della proposizione di mezzi d'impugnazione, nonche dal fatto che il presupposto processuale della Competenza del giudice adito si traduce in un requisito di legittimita dei provvedimenti medesimi, la cui esistenza va controllata con la sentenza che definisce il successivo procedimento di cognizione ordinaria. (Conf 1214/75, mass n 374652; (Conf 1007/75, mass n 374400; (Conf 941/74, mass n 368852; (contra 4404/76, mass n 383121; (contra 4162/76, mass n 382838; (contra 2173/76, mass n 380971).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)