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Sez. 1, Sentenza n. 28464 del 16/06/2026 Cc. (dep. 27/07/2026) Rv. 290380-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE | Decorrenza degli effetti giuridici dei provvedimenti del giudice o del pubblico ministero - Data apposta dal magistrato - Irrilevanza - Certificazione di deposito o altro atto equipollente del cancelliere o del segretario - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290380-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE

Gli effetti giuridici di un provvedimento del giudice o del pubblico ministero, fuori dai casi di lettura o comunicazione in udienza, decorrono non dalla data che il magistrato appone nell'atto di compilarlo, ma dal giorno eventualmente diverso nel quale esso acquisisce giuridica esistenza attraverso la certificazione di deposito del cancelliere o del segretario, o, in mancanza, attraverso altri atti equipollenti che consentano di desumerne l'esistenza e la datazione. (Fattispecie relativa ad ordine di esecuzione, nella quale la Corte, in mancanza di una certificazione di deposito dell'atto del pubblico ministero, lo ha ritenuto emesso nella data in cui la segreteria aveva redatto la nota che ne disponeva la trasmissione al difensore per la notificazione telematica).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 110, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 113 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)