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Sez. L, Sentenza n. 4377 del 25/07/1984 (Rv. 436283 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - DIVIETI DI CUMULO - DISCIPLINA EX ART. 20 DELLA LEGGE N. 488 DEL 1968 - PORTATA.*
Stato
decisa il 1984-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436283-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - DIVIETI DI CUMULO - DISCIPLINA EX ART. 20 DELLA LEGGE N. 488 DEL 1968 - PORTATA.*

Alla stregua della lettera e della ratio della norma, quale risultante anche dai lavori preparatori della legge n. 153 del 1969, la disposizione del primo comma dell'art. 20 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 (sull'aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria), nel testo sostituito dall'art. 20 della citata legge n. 153 del 1969, va interpretata nel senso che con la retribuzione lorda percepita in costanza del rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e fino a concorrenza della retribuzione stessa è sempre cumulabile il trattamento minimo di pensione, più il cinquanta per cento della quota eccedente il minimo, sempreché siffatto trattamento complessivo (costituito dal minimo e dalla metà della quota eccedente) non superi le lire centomila, somma che rappresenta il tetto massimo del cumulo, restando peraltro salva, in ogni caso, l'intangibilità del trattamento minimo, in quanto elevato - per effetto di leggi successive - ad importi superiori alle dette lire centomila. (Conf 2381/84, mass n 434422; (Conf 2318/84, mass n 434358; (Conf 256/84, mass n 432519; (contra 5344/83, mass n 430259; (contra 4035/83, mass n 428985).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 20 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)