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Sez. U, Sentenza n. 8430 del 04/05/2004 (Rv. 572580 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Fondi danneggiati dalla fauna selvatica - Indennizzo a favore dell'agricoltore - Legge della Regione Emilia-Romagna n. 14 del 1980 - Diritto soggettivo al risarcimento del danno ingiusto - Configurabilità - Relative controversie - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 2004-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572580-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE

In attuazione degli artt. 6 e 26 della legge statale 27 dicembre 1977, n. 968, la legge della Regione Emilia-Romagna 6 marzo 1980, n. 14, nell'istituire oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica, prevede, con l'art. 48, un fondo destinato alla tutela delle produzioni agricole ed al risarcimento dei danni ad esse arrecati dalla selvaggina, e delinea un procedimento amministrativo di accertamento e di liquidazione del danno, nel quale la pubblica amministrazione non esercita alcun potere discrezionale relativamente all'"an" e al "quantum debeatur". Detta normativa - assicurando una protezione, il contenuto della quale è dato dal riconoscimento di un indennizzo, avente funzione risarcitoria in senso stretto e, quindi, di reintegrazione patrimoniale - configura in capo all'agricoltore danneggiato una situazione di diritto soggettivo, e non di interesse legittimo, di tal che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione piena e sostitutiva del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1977 num. 968 art. 6 CORTE COST., Legge 27/12/1977 num. 968 art. 26 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Emilia-Romagna 06/03/1980 num. 14 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)