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Sez. L, Sentenza n. 9966 del 09/07/2002 (Rv. 555625 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Personale dipendente dai concessionari del servizio di riscossione tributi - Passaggio alle dipendenze del concessionario subentrante - Disciplina ex art. 23 d.P.R. n. 43/1988 - Applicabilità - Diritto alla conservazione della anzianità di servizio maturata - Sussistenza - Diritto alla persistente applicabilità delle più favorevoli previsioni del precedente contratto collettivo aziendale - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555625-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE

In materia di disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente dai concessionari delle gestioni del servizio di riscossione dei tributi, nel caso di subentro del nuovo concessionario al precedente, trova applicazione l'art. 23 del d.P.R. 28/1/1988 n. 43, che garantisce ai dipendenti transitati al concessionario subentrante solo il mantenimento in servizio senza soluzione di continuità e quindi l'anzianità di servizio maturata, e non l'art. 122, che disciplina, in sede di prima applicazione del d.P.R n.43 del 1988, la diversa ipotesi del passaggio dei dipendenti delle soppresse esattorie ai concessionari e garantisce non solo la conservazione della anzianità di servizio, ma anche il precedente inquadramento e trattamento economico.

Riferimenti normativi: DPR 28/01/1988 num. 43 art. 122, DPR 28/01/1988 num. 43 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)