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Sez. L, Sentenza n. 11727 del 18/10/1999 (Rv. 530691 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Demansionamento professionale del lavoratore - Violazione dello specifico divieto di cui all'art. 2103 cod. civ. - Non esaustività - Lesione del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità anche nel luogo di lavoro - Sussistenza - Conseguente diritto al risarcimento del danno - Configurabilità - Liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530691-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

Il demansionamento professionale di un lavoratore non solo viola lo specifico divieto di cui all'art. 2103 cod. civ. ma ridonda in lesione del diritto fondamentale, da riconoscere al lavoratore anche in quanto cittadino, alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro con la conseguenza che il pregiudizio correlato a siffatta lesione, spiegandosi nella vita professionale e di relazione dell'interessato ha una indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione anche equitativa, secondo quanto previsto dall'art. 1226 cod. civ..(Nel caso di specie la sentenza impugnata - cassata dalla S.C. - aveva respinto la domanda di risarcimento del danno proposta dal lavoratore demansionato sull'assunto del mancato assolvimento, da parte dello stesso, dell'onere probatorio relativo alla sussistenza di un danno patrimoniale in qualche modo risarcibile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)