diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1099 del 01/03/1989 (Rv. 462029 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - INTERESSI MORATORI SULLA SOMMA RIVALUTATA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462029-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - INTERESSI MORATORI SULLA SOMMA RIVALUTATA - ESCLUSIONE.*

In caso di ritardato adempimento d'un debito di valuta (nella specie, indennità di occupazione legittima), ove il giudice rivaluti all'attualità la somma dovuta, non possono essere pretesi, sulla somma rivalutata, a decorrere dalla mora, gli interessi moratori, essendo questi da considerarsi compresi (unitamente al maggior danno di cui all'art. 1224 secondo comma cod. civ.) in detta liquidazione. (V 260/88, mass n 456839).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)