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Sez. 2, Sentenza n. 22223 del 17/10/2006 (Rv. 592557 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Contratti per i quali è prescritta la forma scritta "ad substantiam" - Mancata sottoscrizione di un contraente - Produzione in giudizio del documento da parte del medesimo o volontà dello stesso di avvalersene - Perfezionamento del contratto - Configurabilità - Sussistenza - Limiti - Morte della controparte - Conseguenze - Estinzione della proposta - Configurabilità - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2006-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592557-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

Con riferimento ai contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", il contraente che non abbia sottoscritto l'atto può perfezionare il negozio con la produzione in giudizio del documento al fine di farne valere gli effetti contro l'altro contraente sottoscrittore, o manifestando a questi con un proprio atto scritto la volontà di avvalersi del contratto. In tal caso, la domanda giudiziale o il successivo scritto assumono valore equipollente della firma mancante, sempreché, "medio tempore", l'altra parte non abbia revocato il proprio assenso o non sia decaduta, con la conseguente impossibilità della formazione del consenso nella forma richiesta dalla legge nei confronti dei suoi eredi. Tale principio, peraltro, non opera se colui che aveva sottoscritto l'atto incompleto non sia più in vita al momento della produzione, perché la morte determina l'estinzione automatica della proposta (quando questa non è irrevocabile ex art. 1329 cod. civ.), rendendola non più impegnativa per gli eredi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Proc. Civ. art. 214

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)