Sez. L, Sentenza n. 1003 del 02/02/1998 (Rv. 512115 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Convalida per mancata presentazione dell'opponente - Relativa ordinanza - Motivazione - Contenuto.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di opposizione a ordinanza - ingiunzione a norma degli artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981, a seguito della sentenza n. 534 del 1990 della Corte Costituzionale, in caso di mancata presentazione (senza legittimo impedimento) dell'opponente o del suo procuratore, il pretore può convalidare il provvedimento opposto solo se l'illegittimità di esso non risulti già dalla documentazione allegata all'opposizione; tuttavia la motivazione sul punto può essere estremamente concisa, occorrendo una maggiore specificazione solo nel caso in cui non si faccia luogo a convalida perché ritenuta la documentazione prodotta sufficiente a dimostrare la non responsabilità dell'opponente.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)