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Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 25/05/1999 (Rv. 526640 - 01)

CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE | Controversie in ordine a rapporti rientranti nell'oggetto sociale (nella specie, cessazione del diritto di godimento del fondo sorto da contratto d'affitto) - Litisconsorzio necessario tra tutti i componenti della famiglia - Esclusione - Conseguenze in tema di impugnazione della sentenza pronunciata in contraddittorio anche di uno solo dei componenti del gruppo - Legittimazione del componente non citato, o non intervenuto in primo grado, ad intervenire in grado di appello - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526640-01

CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE

In caso di contratti agrari in cui sia parte una famiglia coltivatrice, la quale ha la struttura della società semplice, la domanda giudiziale relativa a rapporti che rientrano nell'oggetto sociale può essere proposta nei confronti di ciascuno dei componenti del gruppo, senza necessità che il contraddittorio sia integrato nei confronti degli altri. Pertanto, la sentenza che dichiari cessato il diritto di godimento del fondo sorto dal contratto d'affitto è validamente pronunciata in contraddittorio anche di uno solo dei componenti del gruppo, ed è efficace nei confronti di tutti, senza che il componente non citato, néintervenuto, in primo grado sia legittimato, alla stregua degli artt. 344 e 404 cod. proc. civ., alla opposizione di terzo ordinaria, e, quindi, all'intervento in appello, non trovandosi costui in una posizione diversa ed autonoma rispetto a quella della parte convenuta, né in quella di litisconsorte necessario pretermesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)