Sez. 1, Sentenza n. 779 del 02/02/2000 Cc. (dep. 16/05/2000) Rv. 216079 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito - Condizioni per la concessione - Regolarità della condotta - Si riferisce al solo comportamento inframurario.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La regolare condotta richiesta ai fini della remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere si riferisce al solo comportamento tenuto dal condannato in stato di detenzione, non potendo essere considerata ostativa al beneficio la sola commissione, fuori dello stato detentivo, di ulteriori reati.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)