Sez. 1, Sentenza n. 27724 del 25/03/2003 Cc. (dep. 26/06/2003) Rv. 225200 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito - Condizioni per la concessione - Valutazione della regolarità della condotta anche nel periodo successivo al ripristino della libertà - Necessità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di concessione del beneficio della remissione del debito deve essere compiuta una valutazione complessiva del comportamento del condannato e questa può riguardare anche reati commessi in epoca successiva al riacquisto della libertà purché il giudice compia una valutazione che gli consenta di utilizzare questi fatti successivi come indizi, ora per allora, di quello che era l'effettivo atteggiamento psichico del condannato al tempo dell'esecuzione della pena.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)