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Sez. 1, Sentenza n. 15528 del 05/03/2004 Cc. (dep. 01/04/2004) Rv. 227644 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito - Condizioni per la concessione - Regolarità della condotta - Valutazione esclusiva di quella inframuraria - Esclusione - Riferimento alla condotta extramuraria - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227644-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della remissione del debito ai sensi dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), per condotta costantemente regolare, che ne costituisce condizione per la concessione, non si intende soltanto quella mantenuta in ambito inframurario, ma anche quella tenuta in ambito esterno nel corso dell'esecuzione della pena (nella specie in regime di misura alternativa).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 106, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)