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Sez. 1, Sentenza n. 29860 del 03/07/2001 Cc. (dep. 27/07/2001) Rv. 220274 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito - Condizioni per la concessione - Valutazione della regolarità della condotta anche nel periodo di semilibertà - Necessità.
Stato
decisa il 2001-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220274-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di concessione del beneficio della remissione del debito, è richiesta una valutazione complessiva del comportamento del condannato che non può prescindere dalla condotta tenuta nel periodo in cui è stato sottoposto alla misura della semilibertà, atteso che, ai fini della concessione del beneficio in esame, deve essere valutata - ai sensi dell'art.96 d.P.R.29 aprile 1976, n.431, come modificato dall'art.106 d.P.R. 30 giugno 2000, n.230 - la condotta del soggetto con particolare attenzione alla sua evoluzione.(In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso con il quale si sosteneva che il magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto tenere conto esclusivamente della condotta tenuta dal condannato all'interno dell'istituto penitenziario).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST., DPR 29/04/1976 num. 431 art. 96 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)