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Sez. 6, Sentenza n. 35892 del 12/07/2004 Cc. (dep. 03/09/2004) Rv. 229964 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - procedimento - decisione - condizioni | Rispetto dei diritti fondamentali della persona - Differente trattamento di esecuzione della pena previsto dallo Stato richiedente - Condizioni di salute - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2004-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229964-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - procedimento - decisione - condizioni

In tema di estradizione per l'estero, osta ad una pronuncia favorevole della Corte d'appello non solo la certezza ma anche il solo pericolo concreto che l'estradando sia sottoposto ad un trattamento avente, in relazione alle sue condizioni di salute, un obiettivo carattere inumano e degradante. (Fattispecie in cui l'estradanda, affetta da una rara patologia che la esponeva al rischio di facili e ripetute infezioni anche gravi dell'apparato respiratorio, sarebbe stata sottoposta ad un trattamento detentivo, nello Stato richiedente, che avrebbe potuto divenire incompatibile con le sue condizioni di salute, senza che fossero state rese note, dallo Stato medesimo, le procedure e i presupposti per l'esercizio dei diritti difensivi in materia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)