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Sez. 6, Sentenza n. 3746 del 18/12/2013 Cc. (dep. 28/01/2014) Rv. 258249 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Pericolo di atti persecutori o di trattamenti inumani o degradanti - Accertamenti della Corte d'appello - Riconoscimento all'estradando dello "status" di protezione internazionale sussidiaria da parte della competente commissione del Ministero degli interni - Sentenza contraria all'estradizione motivata in base al predetto provvedimento ministeriale - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258249-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione per l'estero, la Corte d'appello può fondare la propria decisione contraria, ai sensi degli artt. 705, comma secondo, lett. c), e 698, comma primo, cod. proc. pen., sul provvedimento della competente Commissione territoriale del Ministero degli interni che abbia riconosciuto all'estradando lo "status" di protezione internazionale sussidiaria, per il pericolo di esposizione a trattamenti disumani e degradanti in caso di rientro nello Stato richiedente l'estradizione, ove quest'ultimo provvedimento sia riconosciuto dal giudice completo, certo ed affidabile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)