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Sez. 2, Sentenza n. 2443 del 15/07/1972 (Rv. 359903 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - ESTENSIONE DEL RELATIVO GIUDIZIO - ECCEZIONI RELATIVE ALLA IMPIGNORABILITA DEL CREDITO ED ALLA VALIDITA DEL PIGNORAMENTO - DEDUCIBILITA NEL PREDETTO GIUDIZIO - ESCLUSIONE - RIMEDI ESPERIBILI.*
Stato
decisa il 1972-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359903-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - ESTENSIONE DEL RELATIVO GIUDIZIO - ECCEZIONI RELATIVE ALLA IMPIGNORABILITA DEL CREDITO ED ALLA VALIDITA DEL PIGNORAMENTO - DEDUCIBILITA NEL PREDETTO GIUDIZIO - ESCLUSIONE - RIMEDI ESPERIBILI.*

Il processo di cognizione instaurato al fine di accertare l'Obbligo del terzo pignorato in caso di mancata o contestata dichiarazione del terzo e rivolto esclusivamente all'accertamento dell'esistenza e dell' ammontare del credito pignorato: ne consegue che deve ritenersi assolutamente e in modo rigoroso estraneo a tale processo incidentale di cognizione e quindi al di fuori dei poteri e delle competenze del giudice relativo, statuire su tutto cio che non rientra nell'ambito dell'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito pignorato, come ad esempio, su eccezioni relative alla impignorabilita del credito e alla validita del pignoramento, in quanto le questioni relative debbono essere fatte valere nelle forme previste dall'art 615 e seguenti cod proc civ che disciplinano l'opposizione all'esecuzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)