Sez. 3, Sentenza n. 2275 del 24/02/1993 (Rv. 481078 - 01)
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Richiesta di risarcimento all'assicuratore (o impresa designata o I.N.A.) - In genere | Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice - Trasferimento del suo portafoglio ad altra impresa - Azione risarcitoria di cognizione proposta dal danneggiato - Legittimazione passiva dell'impresa cessionaria - Sussistenza - Azione esecutiva in base alla sentenza pronunciata nei confronti dell'impresa cessionaria - Legittimazione passiva dell'I.N.A. - Gestione autonoma del fondo di garanzia - Sussistenza.
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Richiesta di risarcimento all'assicuratore (o impresa designata o I.N.A.) - In genere
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa cessionaria del portafoglio dell'impresa assicurativa in liquidazione coatta amministrativa assume, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 26 settembre 1978 n. 576, la veste di rappresentante processuale "ex lege" del Fondo di garanzia per le vittime della strada solo nel giudizio di cognizione promosso dal danneggiato per la liquidazione del danno e non anche nel successivo procedimento esecutivo, ancorché promosso in base alla sentenza direttamente rivolto nei confronti nell'I.N.A. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, tenuto al pagamento delle somme liquidate in favore del danneggiato nei limiti previsti dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1968 n. 990.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)