Sez. 3, Sentenza n. 4781 del 24/05/1996 (Rv. 497758 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice in corso di giudizio - Opponibilità della sentenza di condanna alla impresa cessionaria del portafoglio - Condizioni - Comunicazione della pendenza della causa - Modalità.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE
Perché la sentenza ottenuta dal danneggiato contro l'assicuratore, nei cui confronti sia intervenuto in corso di giudizio provvedimento di liquidazione coatta, sia opponibile, ai sensi dell'art. 25 legge 24 dicembre 1969 n. 990, alla impresa cessionaria del portafoglio, è necessario che a quest'ultima sia data comunicazione della pendenza della causa, non in proprio, ma con la indicazione della sua specifica veste di rappresentante processuale "ex lege" del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)