Sez. 2, Sentenza n. 43410 del 06/10/2015 Cc. (dep. 28/10/2015) Rv. 265096 - 01
DIFESA E DIFENSORI - GARANZIE DI LIBERTÀ - INTERCETTAZIONI | - Riferibilità delle garanzie alle sole conversazioni che attengono alla funzione difensiva - Necessità - Esclusione delle conversazioni costituenti esse stesse reato - Sussistenza.
DIFESA E DIFENSORI - GARANZIE DI LIBERTÀ - INTERCETTAZIONI
L'art. 103, comma quinto, cod. proc. pen., nel vietare le intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, mirando a garantire l'esercizio del diritto di difesa, ha ad oggetto le sole conversazioni o comunicazioni relative agli affari nei quali i legali esercitano la loro attività difensiva, e non si estende, quindi, alle conversazioni che integrino esse stesse reato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata, che aveva reputato esulanti dal mandato difensivo, e idonei a provare l'intraneità del ricorrente ad una associazione di stampo mafioso, i suggerimenti forniti al cliente circa le modalità per eludere le indagini mediante ricorso ad un passaporto falso onde rendersi latitante).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)