Sez. 4, Sentenza n. 55253 del 05/10/2016 Cc. (dep. 29/12/2016) Rv. 268618 - 01
DIFESA E DIFENSORI - GARANZIE DI LIBERTÀ - INTERCETTAZIONI | Divieto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni di difensori - Limiti - Fattispecie.
DIFESA E DIFENSORI - GARANZIE DI LIBERTÀ - INTERCETTAZIONI
L'art. 103, comma quinto, cod. proc. pen., nel vietare le intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, riguarda l'attività captativa in danno del difensore in quanto tale ed ha dunque ad oggetto le sole conversazioni o comunicazioni - individuabili, ai fini della loro inutilizzabilità, a seguito di una verifica postuma - inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio e non si estende ad ogni altra conversazione che si svolga nel suo ufficio o domicilio. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto imune da censure un'ordinanza cautelare contenente riferimenti non al contenuto di specifiche intercettazioni tra imputato e difensore, ma al mero fatto storico del contatto tra di essi intervenuto, al fine di individuare l'utilizzatore della utenza che aveva chiamato quella in uso al legale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)