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Sez. 4, Sentenza n. 55253 del 05/10/2016 Cc. (dep. 29/12/2016) Rv. 268618 - 01

DIFESA E DIFENSORI - GARANZIE DI LIBERTÀ - INTERCETTAZIONI | Divieto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni di difensori - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268618-01

DIFESA E DIFENSORI - GARANZIE DI LIBERTÀ - INTERCETTAZIONI

L'art. 103, comma quinto, cod. proc. pen., nel vietare le intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, riguarda l'attività captativa in danno del difensore in quanto tale ed ha dunque ad oggetto le sole conversazioni o comunicazioni - individuabili, ai fini della loro inutilizzabilità, a seguito di una verifica postuma - inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio e non si estende ad ogni altra conversazione che si svolga nel suo ufficio o domicilio. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto imune da censure un'ordinanza cautelare contenente riferimenti non al contenuto di specifiche intercettazioni tra imputato e difensore, ma al mero fatto storico del contatto tra di essi intervenuto, al fine di individuare l'utilizzatore della utenza che aveva chiamato quella in uso al legale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)