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Sez. 1, Sentenza n. 22687 del 26/03/2013 Ud. (dep. 27/05/2013) Rv. 256482 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO | Provvedimento del questore che impone il solo divieto di far ritorno in una certa località - Violazione - Reato previsto dall'art. 2 legge n. 1423 del 1956 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256482-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO

La violazione del divieto di non far ritorno in una certa località, che il questore abbia imposto senza contemporaneamente disporre il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, integra la contravvenzione prevista dall'art. 2 legge n. 1423 del 1956; il quale ha abrogato le disposizioni contenute nell'art. 157 R.D. 18 giugno 1931 n. 773.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 157 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)